Percorriamo insieme sentieri di giustizia riparativa.
LPU
Oltre che presso gli Enti locali, la prestazione di attività non retribuita può essere svolta anche nell’ambito di associazioni di assistenza sociale e di volontariato che abbiano previamente sottoscritto una convenzione col Ministero della Giustizia o, su delega di questo, col Presidente del Tribunale nel cui circondario hanno la sede legale.
Ora anche Croce Rossa, sin dalla sua nascita impegnata in tematiche di giustizia riparativa, può ospitare chi debba svolgere attività non retribuita in favore della collettività: accogliamo contemporaneamente fino a due persone, impegnate non solo in attività di mero supporto amministrativo ed organizzativo, ma soprattutto nella partecipazione dei nostri progetti sociali. Questo permette alla persona ospitata di massimizzare i benefici ed il potenziale rieducativo connaturato alle realtà del terzo settore: dopo un preliminare colloquio conoscitivo da effettuarsi con l’interessato, il referente di Croce Rossa lo assegnerà alle attività da svolgersi, avendo naturalmente riguardo alle esigenze familiari, di studio e di lavoro di quest’ultimo.
Impegnati nella diffusione di una cultura della legalità, abbiamo scelto di inserire i lavoratori in iniziative che abbiano in sé anche la tematica della sicurezza, che ha al suo interno anche la specifica componente della sicurezza stradale, ambito privilegiato in cui debba prendere vita l’attività non retribuita da svolgersi come pena sostitutiva ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada, il primo dei quali fonda il maggior numero di casi per i quali sia applicata tale sanzione.
Ora anche Croce Rossa, sin dalla sua nascita impegnata in tematiche di giustizia riparativa, può ospitare chi debba svolgere attività non retribuita in favore della collettività: accogliamo contemporaneamente fino a due persone, impegnate non solo in attività di mero supporto amministrativo ed organizzativo, ma soprattutto nella partecipazione dei nostri progetti sociali. Questo permette alla persona ospitata di massimizzare i benefici ed il potenziale rieducativo connaturato alle realtà del terzo settore: dopo un preliminare colloquio conoscitivo da effettuarsi con l’interessato, il referente di Croce Rossa lo assegnerà alle attività da svolgersi, avendo naturalmente riguardo alle esigenze familiari, di studio e di lavoro di quest’ultimo.
Impegnati nella diffusione di una cultura della legalità, abbiamo scelto di inserire i lavoratori in iniziative che abbiano in sé anche la tematica della sicurezza, che ha al suo interno anche la specifica componente della sicurezza stradale, ambito privilegiato in cui debba prendere vita l’attività non retribuita da svolgersi come pena sostitutiva ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada, il primo dei quali fonda il maggior numero di casi per i quali sia applicata tale sanzione.
La normativa
L’istituto dei Lavori di Pubblica Utilità, esistente da tempo nell’ordinamento italiano, sta oggi conoscendo una grande espansione grazie anche alla legge 120/2010, che ha riformato il Codice della Strada prevedendo la possibilità di tale pena in sostituzione di quelle dell’arresto o dell’ammenda per il caso di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. In ogni caso è importante sottolineare che il lavoro di pubblica utilità può assumere diverse vesti, ovvero:
- sanzione sostitutiva in caso di pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato (L. 689/81, c.d. legge di depenalizzazione);- sanzione accessoria per reati quali la costituzione di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi come scopo l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (D.L. 122/1993 conv. In L. 205/1993);
- sanzione per reati di competenze del Giudice di Pace (D.Lgs. 274/2000);
- condizione cui può essere subordinata la sospensione della pena (L. 145/2004);
- pena alternativa per il reato di c.d. spaccio di lieve entitità (L. 49/2006);
- pena accessoria che il giudice può applicare nel caso di delitto colposo commesso con violazione delle norme del Codice della Strada (L. 102/2006);
- possibilità riconosciuta a detenuti ed internati (D.L. 78/2013).
Cos’è
Ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 274/2000, il lavoro di pubblica utilità consiste nella «prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato». Il suo svolgimento potrà avvenire nell’ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza ed in ogni caso esso potrà riguardare:
- prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
Scrivici
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